Leggi sulle uccisioni di animali

leggi sulle uccisioni di animaliLe Leggi sulle uccisioni di animali esistono, facciamole rispettare

Non è vero che non esistono le leggi, sulle uccisioni di animali, il problema e che la gente ha paura o se ne frega ! In caso di maltrattamento o abbandono di animale esiste il reato ed è nella categoria di quelli perseguibili d’ufficio.

Questi sono gli articoli che riguardano i reati contro gli animali:

  • artt. 544 bis c.p. (Uccisione di animali)
  • art. 544 ter (Maltrattamento di animali)
  • art. 544 quater (Spettacoli o manifestazioni vietati)
  • art. 544 quinquies (Divieto di combattimento tra animali)
  • art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) applicabile “salvo che il fatto costituisca più grave reato” (quindi Art.544 bis) e per il quale — per l’ipotesi del primo comma — occorre la proposizione di atto di querela da parte della persona offesa;
  • art. 727 c.p. (Abbandono di animali-Detenzione incompatibile), articolo 2 della Legge (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti).

Quindi è vero, esistono le leggi, sulle uccisioni di animali

La denuncia o querela, va depositata presso la cancelleria della Procura della Repubblica o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Polizia Provinciale) questi uffici, che sono tenuti a riceverla e anche a disporre subito tutti gli accertamenti del caso.

Mandateci le informazioni dettagliate sulla nostra mail. oppure chiamate il nostro SOS AL N. 3806323851 (solo WhatsApp), avremo modo non solo di aiutarvi nel predisporre la denuncia, ma anche di perseguire finalità di tutela degli interessi lesi ai sensi dell’articolo 91 del Codice di procedura penale.

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